Partiamo dal presupposto che l’Autorizzazione Paesaggistica sia un atto autonomo richiesto in virtù di una specifica disciplina, con validità di cinque anni.
Negli interventi di edilizia libera l’autorizzazione de quò risulta necessaria laddove presente vincolo paesaggistico, dovendo conseguire preliminarmente all’inizio dei lavori tale atto di assenso.
Se volessimo dare uno sguardo al rapporto tra titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, emerge dall’art.146 comma 9 del D.Lgs 42/2004 essere l’Autorizzazione Paesaggistica “atto autonomo e presupposto dei titoli edilizi” ragion per cui il titolo abilitativo edilizio non può essere rilasciato o reso effettivo senza il previo parere, nulla osta o autorizzazione favorevole da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Resta, comunque, come da costante giurisprudenza, valevole il fatto che la mancata acquisizione non renda illegittimo il titolo edilizio, più precisamente, trattandosi di due diverse tipologie di atti, autonomi l’uno rispetto all’altro.
Le disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia, d. P.R. 380/2001 in relazione agli atti di assenso
Nell’introdurre la disciplina urbanistico – edilizia è l’art. 1 “Ambito di applicazione” al comma 1 a riportare il testo inerisca “i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” facendo comprendere al lettore, al successivo comma 2, lo stesso testo unico per l’edilizia non attenga in alcun modo quanto riguardante normative settoriali specifiche, pertanto da quel punto di vista non ne legittima la liceità. In tal senso viene precisato, anche nel disciplinare l’attività edilizia non soggetta ad alcuna comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero al protocollo del Comune per gli enti sprovvisti di S.U.E., che non possano essere iniziati i lavori, sia nel recitare “Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi decreto legislativo 42/2004), la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.
Non si limita ancora il concetto disposto dal T.U.E., ripreso, ulteriormente al comma 1 dell’art.6 “Attività edilizia libera”, che testualmente recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisimiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i seguenti titoli sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio […]”, proseguendo il disposto normativo con la elencazione delle opere.
Resta inteso che il mancato conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica sia condizione di inefficacia, ma non di validità del titolo edilizio come confermato al prima citato comma 9 dell’art.146: “i lavori non possano essere iniziati in difetto dell’autorizzazione paesaggistica, senza riferimento al titolo edilizio”.
Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi.
Con la Circolare 4/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni una serie di indicazioni pratiche per l’attuazione del Decreto “Reclutamento” (DL 80/2021 convertito nella Legge 113/2021), spiegando in primo luogo quali spese sono coperte dalle risorse del PNRR.
Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”.
Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.
Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:
- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:
- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.
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In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i professionisti senza dover attendere l’autorizzazione del Ministero.
Sono esclusi dai finanziamenti i costi per le attività di assistenza tecnica, cioè “le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti”.
Rientrano nell’assistenza tecnica le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.
I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La pubblicazione degli avvisi sul portale segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 12 novembre 2021 con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi.b I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, previsti dal PNRR e disciplinata nel DL 80/2021, avranno il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato, nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure, provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più complesse.
Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 14 del 6 dicembre 2021.
Successivamente, il portale inPA genererà gli elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, in base ai fabbisogni indicati nei Piani territoriali approvati oggi dal Dipartimento. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.
Il provvedimento, inoltre, affida la governance del progetto a 21 cabine di regia regionali, costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali, incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti.
"Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr. Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic"le parole del ministro per la Pa, Renato Brunetta. "L'inserimento degli avvisi sul portale - sottolinea il ministro - segue a strettissimo giro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi".